Novità societarie da D.lgs. 14/2019

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Novità societarie da D.lgs. 14/2019

Il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha soppresso il Regio Decreto 16.03.1942, n. 267. Una riforma complessa, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo che venga data immediata esecuzione a precisi articoli in vigore dal 16.03.2019.

Le novità di maggior rilievo riguardano gli assetti organizzativi societari. L’organo di direzione e controllo della singola impresa “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 375).

In caso contrario gli amministratori rispondono verso i creditori sociali, per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Ancora, per le Srl è stato previsto l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore legale dei conti quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti ovvero ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 10 unità.

Al verificarsi di una delle condizioni, le società a responsabilità limitata e le cooperative devono provvedere ad effettuare apposite modifiche statutarie e dell’atto costitutivo entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma ossia entro il 16.12.2019.

Si introduce inoltre un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi. Qualora la soluzione della crisi non appaia attuabile con misure di ristrutturazione aziendale interna, è possibile far ricorso all’istituto della composizione assistita della crisi.

Segnalazione all’organo amministrativo – Così come stabilito dall’art. 14, c. 1 del decreto legislativo, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato e, se sussiste l’equilibrio economico, quale è il prevedibile andamento della gestione finanziaria.

Nel caso di riscontri non aderenti alle regole di buona amministrazione, tali organi di controllo hanno l’obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

Segnalazione all’Organismo di composizione della crisi – In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari informano senza indugio l’Organismo di composizione della crisi d’impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407, c. 1 C.C. quanto all’obbligo di segretezza.

La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione; e a condizione che, in caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI.

Dott. Francesco Manganini – Dottore Commercialista e revisore contabile

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